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Referenze bancarie: sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra cliente ed istituto bancario

Referenze bancarie: sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra cliente ed istituto bancario

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, 06.09.2022 n. 7752. Referenze bancarie: sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra cliente ed istituto bancario (art. 83 D.lgs. n. 50/2016)

Con la sentenza in epigrafe, la Sez. V del Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha affermato che Le “idonee referenze bancarie” di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste.

È infatti facoltà delle Stazioni Appalti richiedere nel disciplinare che siano allegate all’offerta delle idonee referenze bancarie, in considerazione della circostanza che le stesse hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari, necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici.

La questione che ci occupa trae origine dal ricorso presentato dal secondo classificato (Blue Line) avverso la determina di aggiudicazione nei confronti di un’impresa le cui referenze erano, a dire della ricorrente, prive dei requisiti minimi per essere valutate ed ammesse, in quanto non specificavano né il destinatario della medesima (amministrazione procedente) né tanto meno l’oggetto (la procedura di gara) per la quale sono state rilasciate.

Il Collegio, riformulando la sentenza emessa dal Tar Pescara, ha ritenuto infondata la suddetta censura per pacifica giurisprudenza della Sezione stessa che ha più volte affermato che in sede di gara le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario.

Ne deriva come le stesse vadano considerate idonee qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste “con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, e all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; in ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione”. (Consiglio di Stato sez. V, 17 marzo 2022, n. 1936).

In aggiunta a quanto sopra, la Blue Line affermava, altresì, che l’amministrazione procedente avrebbe illegittimamente utilizzato lo strumento del soccorso istruttorio consentendo all’operatore economico di produrre tardivamente il contratto di avvalimento.

Anche la suddetta censura si è rivelata del tutto infondata in quanto è ormai pacifico in giurisprudenza che, nonostante la normativa di riferimento imponga che il contratto di avvalimento debba essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione, ciò non impedisce che – nel caso in cui non sia allegato – lo stesso possa essere oggetto di richiesta di soccorso istruttorio.

Ciò a condizione che l’impresa dimostri, a posteriori, che il contratto di avvalimento sia stato stipulato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209).

Nel caso di specie, il contratto di avvalimento, pur non prodotto in fase di gara, era stato stipulato il giorno prima del termine della presentazione delle offerte, rendendo così la richiesta di soccorso istruttorio dell’amministrazione legittima e fondata.

Per tutto quanto sopra, la Sez. V del Consiglio di Stato ha accolto l’appello, respingendo il ricorso di primo grado.

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