TAR Molise, Sez. I, 30 settembre 2022, n. 316. Gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
Con la sentenza del 30 settembre 2022, n. 316 il TAR Molise, Sez. I ha avuto modo di evidenziare che “il tenore dell’art. 80, comma 4, quinto periodo del d. lgs n. 50/2016, non suscettibile di interpretazioni analogiche perché concernente una causa d’esclusione (cfr. sul punto ex multis cfr. Cons. St., V, n. 2722/2016; id., III, n. 768/2013; id., V, n. 2448/2014; id. n. 1061/2013), si riferisce inequivocabilmente alle gravi violazioni fiscali/contributive comprovate da atti impositivi che, tempestivamente impugnati o meno, risultino, nel periodo rilevante per la partecipazione alla gara, ancora giuridicamente validi ed efficaci. E tali evidentemente non sono gli atti impositivi già annullati – come nella specie – da una sentenza immediatamente esecutiva, ancorché non definitiva, del Giudice Tributario.”
In sostanza, la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento di violazione e, perciò favorevole per il contribuente, in quanto provvisoriamente esecutiva, preclude l’applicazione dell’art. 80, c. 4, D.lgs. 50/2016, fintanto che non venga eventualmente riformata.
La sentenza conferma, inoltre, il principio secondo il quale, sebbene la valutazione della stazione appaltante in ordine alla gravità delle violazioni fiscali/contributive abbia natura discrezionale, l’applicazione della causa di esclusione ex art. 80, c. 4, D.lgs. 50/2016 deve essere sorretto da adeguata motivazione; come chiarito nella sentenza in esame, infatti, “la causa d’esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, quinto periodo non opera in via automatica, ma la sua applicazione risulta rimessa all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, da motivare in modo congruo.
Sul punto il Collegio richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “proprio l’ampio potere discrezionale attribuito alle stazioni appaltanti dal legislatore deve essere compensato, a meno di trasmodare in arbitrio, in un attento e puntuale vaglio di tutte le circostanze concrete e nella compiuta esplicazione delle motivazioni a supporto della decisione presa.
La discrezionalità che permea la novella introdotta dal D.L. n. 76 del 2020 abbisogna di puntuale esternazione della ratio decidendi, in ordine alla concreta incidenza del requisito carente sulla integrità ed affidabilità dell’operatore.” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 10712/2022)”.