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L’ANAC si esprime sull’ampliamento del ricorso al subappalto oltre la quota del 30%

L’ANAC si esprime sull’ampliamento del ricorso al subappalto oltre la quota del 30%

contratti pubblici

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con una nota, esprime il proprio assenso all’ampliamento del ricorso al subappalto oltre la quota del 30% dei lavori prevista fino a oggi nell’ambito dei contratti tra privati che riguardano la ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 2009 in Abruzzo.

In particolare, la decisione nasce dal parere richiesto all’Autorità dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere in merito alla corretta interpretazione del limite di percentuale del 30% stabilito per gli interventi privati di ricostruzione post sisma e le modifiche in tema di subappalto contenute nel codice dei contratti pubblici che consentono il superamento di tale limite.

Nonostante i contributi a fondo perduto post terremoto siano concessi ai privati come indennizzo per il ristoro dei danni a edifici di proprietà privata e dunque i relativi contratti non siano ricompresi nel Codice appalti, secondo ANAC, “è possibile una interpretazione diversa: nel disciplinare le modalità di affidamento dei contratti privati con il decreto legge “Criteri e modalità della ricostruzione” del 2012, infatti, il legislatore ha tratto ispirazione dal codice appalti pubblici. Quindi, ragionando in termini sostanziali più che formali, la disciplina del subappalto nei contratti tra i privati può essere rinviata a quella nei contratti pubblici e il riferimento al limite del 30% può ritenersi superato”.

Ne deriva ovviamente una maggiore apertura alla concorrenza e una accresciuta possibilità di selezionare operatori economici qualificati e in grado di garantire l’uso di tecnologie e materiali moderni.

Detta interpretazione sarà comunicata anche al Governo e al Parlamento, oltre al Consiglio di Stato, ai fini delle possibili iniziative per la redazione del nuovo Codice degli Appalti.

Per una lettura integrale della nota, si rimanda al seguente link

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