La vicenda oggetto della decisione in commento trae origine dal ricorso promosso da una società mandataria di RTI, costituitosi promotore nell’ambito di una procedura di Project Financing (ex art. 183, co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, pur avendo esercitato il diritto di prelazione.
Secondo la ricorrente, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, in quanto avrebbe presentato un’offerta plurima, sussistendo una insanabile incoerenza ed incongruenza tra il valore del canone annuo dalla stessa offerto e il corrispondente valore indicato nel proprio PEF.
Ad avviso della ricorrente, peraltro, tale errore non sarebbe stato in alcun modo emendabile, rappresentando un’insanabile difformità tra due dichiarazioni inerenti il canone posto a carico del Comune per il servizio da affidare.
In subordine, la ricorrente ha richiesto l’esclusione dell’offerta della controinteressata perché insostenibile sotto il profilo economico-finanziario. I ricavi esposti nel PEF, infatti, non sarebbero stati sufficienti a coprire i costi di gestione.
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso proprio in ragione dell’incongruenza tra le dichiarazioni rese dalla società risultata aggiudicataria.
Il TAR ha osservato – in merito al rapporto tra PEF e offerta – che il PEF “è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (Cons. St., V, 10.02.2010, n. 653). Sicché il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto come vorrebbe l’appellante, il quale lo vorrebbe un mero supporto dimostrativo della semplice fondatezza dell’offerta stessa…In realtà, invece, il PEF rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale perché dà modo all’Amministrazione che ha invitato ad offrire di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto”.
In definitiva, secondo il Collegio, la controinteressata ha illegittimamente “potuto presentare un’offerta di forte ribasso grazie alla quale ha ottenuto un punteggio economico che le ha permesso di vincere la gara e l’ha giustificata con un PEF non coerente con gli atti di gara”.