TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20/10/2022, n. 1801. La tardiva produzione delle giustificazioni sull’anomalia dell’offerta non può determinare di per sé l’esclusione
Con la sentenza in epigrafe, il TAR Catanzaro si è pronunciato sulla questione dell’esclusione dalla gara dell’operatore economico a causa della tardività nell’invio alla Commissione esaminatrice delle giustificazioni sull’anomalia dell’offerta.
Nel dettaglio, il ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tesi accolta dal Collegio giudicante, che, ritenendo condivisibile l’orientamento secondo cui la tardiva produzione delle giustificazioni inerenti l’anomalia dell’offerta non può determinare di per sé solo l’esclusione dell’operatore economico, “nel caso in cui la verifica della Commissione sia stata comunque eseguita successivamente all’acquisizione della documentazione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 18 maggio 2018, n. 5534)”. Esattamente come avvenuto nel caso di specie, ove la Commissione esaminatrice si era riunita per la verifica della congruità delle offerte in data successiva all’invio da parte del ricorrente dei rilievi giustificativi sull’anomalia.