TAR Lazio, Latina, Sez. I, 21/10/2022, n. 802. Malfunzionamento della piattaforma e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte
Con la pronuncia in commento, il TAR Lazio – Latina, ha respinto il ricorso presentato da una Società che chiedeva l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento concernente l’aggiudicazione ad un altro operatore economico per l’affidamento del servizio di recupero/trattamento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana.
In particolare, la ricorrente, lamentava il fatto che l’offerta della Società concorrente fosse pervenuta oltre i termini di presentazione e che a seguito di verificazione, nel riconoscere che il ritardo fosse dovuto ad un malfunzionamento del sistema informatico non imputabile alla Società, il RUP provvedeva ad annullare in autotutela la fase precedente, invitando le due concorrenti a formulare una nuova offerta. Tuttavia, secondo la ricorrente, il RUP non avrebbe dovuto procedere all’apertura dell’offerta economica della ricorrente, per poi annullare l’intera fase e concedere un nuovo termine per la presentazione di offerte ulteriori, poiché, in tal modo, avrebbe avvantaggiato l’altro concorrente.
Il Tar ha respinto il ricorso evidenziando le seguenti considerazioni.
In primo luogo, il gestore della piattaforma informatica ha precisato che il malfunzionamento non era attribuibile a comportamenti anomali o errati da parte della concorrente, confermando che non si fosse verificata alcuna irregolarità nelle formalità di presentazione dell’offerta.
Il Collegio ha poi posto l’attenzione su quanto disposto dall’art. 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che nel “nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento”.
La norma, dunque, non impone una specifica attività della Stazione Appaltante, ma rimanda alla discrezionalità della stessa.
Nel caso di specie rileva il canone generale di buona amministrazione, il quale richiede che il perseguimento dell’interesse pubblico non operi in pregiudizio del legittimo affidamento dei concorrenti circa le modalità di accesso alla gara, ma si muova in una logica di leale cooperazione con le parti, di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/1990;
In una tale prospettiva appare coerente con i principi di economicità ed efficienza l’operato della Stazione Appaltante, la quale una volta constatato che il malfunzionamento del sistema informatico non era imputabile alla concorrente, ha deciso di provvedere in autotutela attraverso la riapertura dei termini per tutte le concorrenti.