Consiglio di Stato, sez. V, 10.11.2022 n. 9877. Gravi illeciti professionali: irrilevanza delle valutazioni operate da altre stazioni appaltanti sui medesimi fatti
Con ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado del T.A.R. Lombardia, lamentando, tra i vari motivi, la mancata valutazione di rilevanza in concreto dell’illecito professionale rilevato dalla stazione appaltante, che aveva condotto all’esclusione dalla procedura di gara, con conseguente violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. Secondo la tesi dell’appellante, la norma in questione richiederebbe, a fini escludenti, una dimostrazione con mezzi adeguati del fatto che l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Il Collegio, nel rigettare l’appello della ricorrente, ha richiamato l’ormai consolidato orientamento con il quale è stata più volte affermata la natura discrezionale della valutazione spettante alla stazione appaltante in ordine all’integrazione di gravi illeciti professionali (ex multis, Cons. Stato, 24 marzo 2022, n. 2154; 15 dicembre 2021, n. 8360; 7 dicembre 2020, n. 7730). La predetta valutazione è volta in particolare ad apprezzare “se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 16/2020).
Sulla base di tale premessa, il Consiglio di Stato ha statuito che nel caso di specie l’apprezzamento discrezionale rimesso all’autonoma valutazione dell’Amministrazione poteva ritenersi nel complesso sufficientemente motivato, attraverso il richiamo al provvedimento di revoca adottato da un’altra stazione appaltante, nonché alla conferma di detto provvedimento di revoca in sede giurisdizionale, con riferimento espresso al relativo procedimento giudiziale e ai suoi esiti.
In tale contesto, secondo il Collegio non assumeva contrario rilievo l’espressione apparentemente dubitativa utilizzata dall’amministrazione riguardo l’illecito (“sembra provato”), poiché: per un verso, il tenore del provvedimento era chiaro nel ritenere integrata la causa escludente per effetto dell’illecito professionale specificamente individuato; per altro verso, l’espressione dubitativa afferiva a un fatto in sé confermato, senza alcun rilievo, dunque, per la terminologia apparentemente dubitativa utilizzata.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha giudicato irrilevanti di per sé le diverse valutazioni operate da altre stazioni appaltanti sui medesimi fatti, ribadendo e ritenendo assorbente il portato di discrezionalità insito in tutti i giudizi inerenti ai gravi illeciti professionali.