TAR Lazio, sez. IV, 16 febbraio 2023, n. 2791. Criterio di riparto tra G.A. e G.O. delle controversie in tema di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di adeguamento del prezzo dalla stessa presentata chiedendo che la Committente venisse condannata al pagamento in proprio favore della revisione dei prezzi.
L’Amministrazione si è costituita per resistere al giudizio deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.
Il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Per definire la questione il Collegio ha richiamato l’articolo 115 del d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, che dispone quanto segue: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 (…)”.
Il Collegio ha richiamato anche la clausola contrattuale la quale poneva un obbligo, in capo l’Amministrazione, di adeguare il corrispettivo di appalto, con tempistiche e parametri predeterminati, senza concedere a quest’ultima alcun potere di valutare an, quantum, quando e quomodo dell’adeguamento tariffario.
La ratio della previsione è finalizzata ad assicurare in fase esecutiva il mantenimento dell’equilibrio tra prestazioni concordato tra le parti in sede di stipula, per evitare che sopravvenuti mutamenti dei prezzi alterino il sinallagma in modo pregiudizievole per l’appaltatore.
Alla luce di tale rilievo la situazione giuridica fatta valere dalla parte ricorrente è stata configurata dal Giudice Amministrativo come diritto soggettivo e, più precisamente, come diritto di credito, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, non entrando in conflitto tale interpretazione con l’art. 133, comma 1, lett. E, n. 2 c.p.a. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.
Anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale nella nota sentenza del 6 luglio 2004, n. 204, si è ricondotta l’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, cod. proc. amm. alle sole fattispecie in cui all’Amministrazione sia attributo un potere in grado di incidere autoritativamente sulla sfera giuridica del privato, a tutela di un interesse pubblico.
Mentre, nel caso di specie, manca una norma che attribuisca all’Amministrazione un siffatto potere; il che impedisce di qualificare la situazione giuridica in discussione come interesse legittimo.