TAR Perugia, 24 febbraio 2023, n. 94. Aggiudicazione da revocare in caso di rifiuto all’avvio d’urgenza dell’esecuzione dell’appalto
Con ricorso dinanzi al T.A.R. Perugia, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante, in quanto fondata sull’erroneo presupposto della mancata produzione da parte dell’affidataria della documentazione necessaria alla consegna anticipata dei lavori. Secondo la tesi della ricorrente, infatti, la stazione appaltante non avrebbe mai richiesto, neppure implicitamente, la predetta documentazione, né avrebbe mai convocato l’impresa per la consegna urgente sotto riserve di legge, senza alcuna segnalazione nemmeno dell’urgenza. Inoltre, sempre a giudizio della ricorrente, le carenze e le inadeguatezze documentali contestate dalla stazione appaltante sarebbero state – in realtà – insussistenti e/o erroneamente valutate e, comunque, non avrebbero impedito la stipula del contratto e la consegna anticipata dei lavori, in quanto attinenti alla fase esecutiva e, quindi, avrebbero potuto essere perfezionate/integrate in tale fase.
In via preliminare, il Collegio ha osservato come la lettera di invito e il CSA prevedessero esplicitamente la facoltà per la stazione appaltante di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Ciò premesso, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie – nonostante esplicita richiesta e ripetuti solleciti da parte della stazione appaltante – la ricorrente non aveva mai provveduto a inviare la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, rifiutandosi anche di avviare le lavorazioni in via d’urgenza. In particolare, risultavano l’omessa, tardiva o, comunque, incompleta comunicazione: i) del DURC in corso di validità; ii) dei documenti relativi alla ditta esecutrice dei lavori rientranti nella categoria OS25; iii) delle dichiarazioni ex art. 85 del d.lgs. n. 159/2011; iv) del Piano Operativo di Sicurezza (POS); v) del Programma esecutivo dettagliato dei lavori.
Dunque, alla luce delle carenze riscontrate, il Collegio ha ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione, sia a causa dell’impossibilità di procedere alla consegna anticipata dei lavori, sia per la mancata produzione della documentazione riguardante la fase esecutiva e di apertura del cantiere, la cui conformità alla legge “deve essere necessariamente verificata al momento dell’inizio dei lavori, anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto”.
Del resto, ha aggiunto il Collegio, il comportamento assunto dalla ricorrente tra le fasi di aggiudicazione, di verifica dei requisiti, nonché di acquisizione della relativa documentazione, era già chiaro indice di inaffidabilità dall’aggiudicataria, con la conseguenza che “anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dell’aggiudicazione” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354), come pure “il reiterato atteggiamento non cooperativo dell’aggiudicatario, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse” (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2021 n. 4248)”.