Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2023, n. 1816. Il Soccorso procedimentale è applicabile anche se non previsto dal bando di gara
Con la sentenza del 22 febbraio 2023, n. 1816 in esame, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare come il soccorso procedimentale sia applicabile anche se non previsto dal bando di gara.
Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, il giudice ha chiarito come la ratio dell’istituto consista esclusivamente nella ricerca dell’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara rispetto alla portata del proprio impegno negoziale, attraverso la richiesta di chiarimenti in riferimento alla stessa offerta, con l’obiettivo di superarne le eventuali ambiguità.
Peraltro, la prospettata interpretazione, a parere del Consiglio di Stato, si pone in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE che, in tema di soccorso istruttorio, in caso di carenze dell’offerta tecnica, ha avuto modo di specificare che «una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, salvo appunto il caso in cui essi siano indispensabili per chiarire il contenuto dell’offerta o per rettificare un errore manifesto e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta» (CGUE, 10 maggio 2017, C-131/16 A).
Alla luce di quanto argomentato, con la sentenza in commento, il giudice amministrativo giunge a stabilire che «l’esperibilità del soccorso procedimentale, nei termini ammessi dalla giurisprudenza, deve […] ritenersi consentita, al di là di quanto previsto nella lex specialis di gara, in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto o di ambiguità dell’offerta tecnica laddove comunque l’effettiva volontà del partecipante sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica, consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio».