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In caso di irregolarità tributaria, il soggetto escluso ha l’onere di dimostrare la mancata notifica degli avvisi di accertamento

In caso di irregolarità tributaria, il soggetto escluso ha l’onere di dimostrare la mancata notifica degli avvisi di accertamento

TAR Molise

TAR Molise, Sez. I, 21.03.2023, n. 82. In caso di irregolarità tributaria, il soggetto escluso ha l’onere di dimostrare la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella esattoriale

Con la sentenza in commento, il TAR Molise si è pronunciato sul tema dell’esclusione dell’operatore economico a causa di irregolarità tributarie.

In particolare, il secondo classificato presentava ricorso per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione Appaltante, censurando l’irregolarità della posizione amministrativa dell’aggiudicataria, a cui carico sarebbe emersa la sussistenza di pendenze tributarie definitive idonee a determinarne l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando l’illegittimità del provvedimento di aggiudicato.

Alla base della decisione vi è la circostanza per cui l’aggiudicatario, già al momento della domanda di partecipazione alla gara, presentava un’esposizione debitoria riconducibile al mancato versamento di tributi locali avente carattere di definitività.

Tale esposizione era stata contestata dall’operatore economico con eccezioni generiche e affermazioni non comprovate che la Stazione Appaltante aveva ritenuto fondate, senza, tuttavia, fornire un’adeguata motivazione sull’iter logico che l’aveva condotta a tale conclusione.

Sostiene il TAR, ricordando il costante insegnamento giurisprudenziale che: “il requisito della regolarità fiscale, […] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta” (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15/2013; Cons. Stato, sez. III, n. 08148/2020).

A ciò si aggiunga l’infondatezza della censura con cui la controinteressata ha evidenziato di non aver mai ricevuto la notifica dell’ingiunzione di pagamento, che sarebbe stata impugnata dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Difatti, l’aggiudicataria non ha fornito alcuna prova della nullità della notifica dell’ingiunzione, né della sua mancata ricezione, né della rilevanza dell’impugnazione dell’ingiunzione.

A tal riguardo, il Collegio ha evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “la definitività dell’accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale – in sé, semplice atto con cui l’agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, dopo aver informato il debitore che il detto ente ha provveduto all’iscrizione a ruolo di quanto indicato in un precedente avviso di accertamento – bensì dalla comunicazione di quest’ultimo. La cartella di pagamento (che infatti non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) “costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede […] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata” (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l’avviso di accertamento l’atto mediante il quale l’ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale”.

Dunque, il titolo esecutivo della pretesa tributaria è l’avviso di accertamento, ossia l’atto formale con cui l’amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al contribuente in merito all’adempimento di una specifica obbligazione fiscale: con esso vengono indicati al contribuente i dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento, nonché la misura dello stesso (art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e l’imponibile (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8148/2020 e in termini analoghi ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 856/2018).

Pertanto, considerato che le violazioni fiscali addebitate all’aggiudicataria risultavano tutte definitive a causa dell’assenza di prove dell’impugnazione, o della nullità della notifica, degli atti posti a fondamento delle pretese tributarie, il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli atti impugnati, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria.

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