Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2023, n. 3686. Annullamento in autotutela della gara per malfunzionamento della piattaforma
La sentenza in esame ha sancito il principio in base al quale, in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica, messa a disposizione dalla stazione appaltante per consentire agli operatori economici l’inserimento della documentazione utile ai fini della gara, è legittimo l’atto di annullamento in autotutela dell’intera procedura.
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “l’annullamento della gara disposto in ragione di tale malfunzionamento risponde ai principi di certezza del diritto, parità di trattamento, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa”.
Infatti, nella fattispecie sottoposta allo scrutinio dei Giudici di Palazzo Spada, il malfunzionamento della piattaforma non consentiva di inserire correttamente talune informazioni inerenti all’offerta economica.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, considerata la rilevanza, per la procedura di gara, dei dati non inseriti a causa di un errore del sistema, il suddetto malfunzionamento aveva “minato in radice la stessa concorrenzialità della procedura, impendendo un reale confronto competitivo tra gli operatori economici”.