TAR Molise, Sez. I, 8 maggio 2023, n. 147. L’uso fungibile di revoca e annullamento del contratto non determina il potere concretamente esercitato e il riparto di giurisdizione
Con la sentenza in disamina la parte ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l’Amministrazione ha proceduto alla revoca della determina che aveva in precedenza affidato dei lavori di ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 2002 e conseguentemente ha “annullato” il contratto d’appalto all’uopo stipulato con l’Impresa appaltatrice.
Nel corso del giudizio il Collegio ha esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata sulla constatazione che il provvedimento impugnato era intervenuto nella fase esecutiva del contratto di appalto stipulato con la ricorrente, determinandone nella sostanza la risoluzione per i gravi inadempimenti contrattuali alla stessa ascrivibili.
Pertanto, anche se il nomen iuris assegnato dall’Amministrazione corrispondeva a una determinazione di “revoca” da cui era conseguito l’“annullamento” del contratto d’appalto, doveva darsi prevalenza alla sostanza, ciò in applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui “gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo alla effettiva volontà dell’Amministrazione e al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato ai fini dell’inquadramento degli stessi …Gli atti amministrativi vanno, dunque, qualificati per il loro effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispongono, non già per la sola qualificazione che l’autorità, nell’emanarli, eventualmente ed espressamente conferisca loro” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, n.5648/2022 e in senso analogo ex multis Cons. St., IV, n. 2836/2015; Cons. St., V, n. 4756/2004; id., V, n. 6316/2003; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1923/2018; id., n. 60/2017).