In seguito al quesito posto dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana con riferimento all’affidamento del servizio di reclutamento del personale per i servizi sociali del Comune di Meldola, l’ANAC ha chiarito, con il parere n. 183 del 3 maggio 2023, che l’offerta economica non può essere variata dopo lo svolgimento della gara di appalto.
All’Autorità era stato chiesto di esprimersi sulla possibilità di accettare i giustificativi presentati dall’aggiudicatario Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. in sede di verifica di congruità dell’offerta, dai quali si desumeva come l’operatore economico avesse utilizzato un modello di calcolo di ribasso delle offerte non conforme a quanto stabilito dalla documentazione di gara e, in caso di riscontro positivo, rispetto alla possibilità di ricalcolare il ribasso offerto e il punteggio da attribuire all’offerta economica applicando il metodo di calcolo corretto indicato nella legge di gara.
L’ANAC sul punto ha ritenuto che simili operazioni rappresenterebbero inammissibili variazioni postume di contenuti dell’offerta, in violazione del principio della par condicio.
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