In risposta al parere n. 1962 del 5 maggio 2023, in cui venivano richieste delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3 del D.M. 28 settembre 2022, a cui rimanda l’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, integralmente trasfuso nell’allegato II.10, art. 3 del nuovo Codice dei contratti pubblici, in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato quanto segue.
Quando l’art. 3 del citato D.M. 28 settembre 2022 usa il termine “violazione” (fiscale) per stabilire la soglia oltre la quale scatta la gravità (10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro) ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, bisogna riferire l’espressione non alla singola violazione, ma al debito complessivo, in quanto la norma di rango primario, ossia l’art. 80 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 usa il termine al plurale.
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