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TAR Lazio sulla veridicità della documentazione presentata alla SOA ai fini dell’attestazione di qualificazione

TAR Lazio sulla veridicità della documentazione presentata alla SOA ai fini dell’attestazione di qualificazione

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Sez. I-quater, 8 giugno 2023, n. 9771. Sulla veridicità della documentazione presentata alla SOA ai fini dell’attestazione di qualificazione

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio si è pronunciato sul grado di diligenza esigibile dall’operatore economico nell’ambito delle procedure preordinate al conseguimento delle attestazioni di qualificazione.

La società ricorrente ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo per ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio ANAC con cui veniva dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 80, co. 5, lett. g) D.lgs. n. 50/2016, stante la riferibilità all’impresa – in termini di colpa grave – dell’utilizzazione di documentazione non veritiera ai fini della qualificazione, con conseguente diniego al rilascio dell’attestazione e relative sanzioni.

L’operatore economico ricorrente, in particolare, ha contestato la determinazione assunta in esito al procedimento ex art. 70, co. 7, d.P.R. n. 207/2010 (Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA), con cui l’Organismo di Attestazione ha proposto il diniego del rilascio dell’attestazione per via della presentazione di documentazione che non avrebbe trovato riscontro nei soggetti emittenti e ha trasmesso la documentazione ad ANAC per il seguito del procedimento di valutazione dell’eventuale sussistenza di dolo o colpa grave, che si è concluso con l’adozione del provvedimento impugnato.

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato: dopo aver ricordato che la circostanza per cui la sanzione sopraggiunga in fase di rinnovo o di rilascio dell’attestazione SOA è nella fisiologia delle vicende che attingono alla vita operativa dell’impresa, ha affermato che “ove l’impresa venga sanzionata in fase di rinnovo per aver reso dichiarazioni false al fine del rilascio della stessa attestazione non subisce alcun tipo di trattamento discriminatorio…non essendole, peraltro, in alcun modo preclusa, durante il periodo di iscrizione, la possibilità di presentare una istanza per ottenere una nuova attestazione”.

Il TAR ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione operata dall’ANAC in ordine alla sussistenza della colpa grave, sulla base dell’assunto per cui, nella fattispecie, è ravvisabile “una totale omissione dei possibili controlli richiesti da quella diligenza professionale che dovrebbe sempre caratterizzare un’impresa qualificata, che è tenuta ad effettuare preventivamente tutte le verifiche necessarie ad assicurare la veridicità della documentazione presentata alla SOA in sede di qualificazione”.

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