Consiglio di Stato, Sez. V, 3 luglio 2023, n. 6424. Il costo dei Soci prestatori d’opera va tenuto in considerazione per la valutazione della congruità dell’offerta economica
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito come l’impiego di soggetti non retribuiti nell’esecuzione dell’appalto sia idoneo a provocare vere e proprie distorsioni nel mercato, in quanto la presenza di soci d’opera, per quanto astrattamente ammissibile, garantisce una maggiore competitività che può sfociare nella violazione della par condicio e della concorrenza.
A tale riguardo, il Collegio ha anzitutto precisato che la Stazione Appaltante è tenuta a verificare in maniera puntuale se l’impiego di soggetti non retribuiti possa rappresentare, in concreto, una modalità elusiva delle norme poste a garanzia del rispetto delle regole concorrenziali e dei principi di sostenibilità e attendibilità dell’offerta.
La riduzione del costo del lavoro che taluni soggetti, come nel caso di specie, possono procurarsi anche mediante la rinuncia al trattamento economico che loro spetterebbe in base alla contrattazione collettiva, non può e non deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da tali soggetti e/o del costo del lavoro.
Ciò in quanto si determina, in loro favore, un vantaggio tale da comportare la violazione del principio di parità di trattamento tra operatori economici “nella misura in cui non è espressione di uno ‘sforzo imprenditoriale’ e, quindi, di una ‘sana competizione’ ”.
La naturale conseguenza di quanto precisato dalla Quinta Sezione è che “le Stazioni appaltanti devono determinare il costo del lavoro esposto dall’operatore economico, per l’attività prestata dai soci lavoratori, in applicazione integrale dei diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, e ciò al fine di ristabilire il corretto confronto concorrenziale rispetto agli altri operatori partecipanti alla gara, e quindi valutare l’effettivo costo del lavoro che si deve sostenere per far fronte all’esecuzione del contratto” (Cons. Stato n. 84 del 2015; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 marzo 2018, n. 327).