TAR Campania – Napoli, Sez. I, 5 luglio 2023, n. 4011. Con l’affitto del ramo d’azienda si trasferisce al cessionario l’irregolarità fiscale
Con sentenza del 5 luglio 2023, n. 4011, il TAR Campania – Napoli ha avuto modo di chiarire che l’affitto dell’azienda implica, quale effetto naturale, la continuità sostanziale dell’impresa, con la conseguente imputazione in capo all’affittuario tanto dei benefici (in termini di possesso dei requisiti correlati alla disponibilità dell’azienda) quanto degli svantaggi (riferiti ad eventuali cause di esclusione ascrivibili al precedente titolare dell’azienda) discendenti dall’acquisita disponibilità dell’azienda.
Tale effetto, in ragione della sua portata generale, deve poter essere apprezzato non soltanto nelle ipotesi in cui la fattispecie negoziale si realizzi prima dell’indizione della gara, ma anche qualora il contratto sia concluso in sua pendenza da un operatore economico che abbia già assunto la posizione di candidato, offerente o aggiudicatario della procedura di affidamento, consentendosi in siffatte ipotesi il subentro dell’affittuario nella posizione dell’affittante ai fini della partecipazione alla pubblica gara.
Alla stregua di tale impostazione, secondo la sentenza in esame, la irregolarità fiscale riscontrata nei confronti dell’impresa cedente del ramo di azienda refluisce inevitabilmente sulla posizione della cessionaria subentrata in corso di procedura, determinandone così l’esclusione dalla medesima procedura ex art. 80, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016, poiché la regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara trova applicazione anche nell’ipotesi in cui, successivamente alla presentazione dell’offerta, sia intervenuto il contratto di affitto (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5517/2021).