Con parere n. 2159 del 19.7.2023, il Servizio Supporto Giuridico del MIT si è espresso sul tema della violazione del principio della fiducia di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alle “autorità competenti” a cui si riferisce il legislatore nella suddetta disposizione.
In particolare, secondo il MIT, ai fini dell’individuazione di violazioni al principio di fiducia, viene esclusa la colpa grave per la stazione appaltante che abbia applicato i contenuti dei bandi-tipo e dei pareri dell’ANAC o di altre Autorità, quali ad esempio la Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva.
Dunque, la nozione di “autorità competenti” sembra piuttosto ampia, tanto da ricomprendere non solo l’ANAC, ma anche altre Autorità operanti nel settore.
In ogni caso, nel parere viene rammentato che i bandi-tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 83, comma 3 del codice, di talché nell’ipotesi in cui queste ultime intendano discostarsene sono tenute a motivare le deroghe adottate con la delibera a contrarre.
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