La Commissione europea, con la comunicazione C/2023/111, ha precisato che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomi. Pertanto, ai sensi del regolamento RRF, la valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura inclusa nel piano sia conforme al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do no significant harm»).
Il documento pubblicato illustra come debba essere interpretato ed applicato il principio del DNSH al fine di assistere le Amministrazioni titolari dei progetti per la ripresa e resilienza, fornendo, altresì, un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH per ogni singola attività economica.
L’obiettivo, dunque, è quello di mettere le suddette Amministrazioni nelle condizioni migliori per poter realizzare gli obiettivi di riduzione degli impatti e dei rischi ambientali.
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