Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2023, n. 9075. La previsione di una soglia di sbarramento è finalizzata a fissare un livello qualitativo al di sotto del quale l’offerta non può essere presa in considerazione
Il Consiglio di Stato, Sez. V., con la sentenza n. 9075 del 18 ottobre 2023, si è pronunciato sulla funzione della soglia di sbarramento contenuta nel disciplinare di gara.
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da un’impresa che, pur essendo stata l’unica partecipante ad una procedura di affidamento relativa ad una concessione in project financing, era stata esclusa dalla Stazione Appaltante sulla base del fatto che l’offerta presentata non raggiungeva il punteggio tecnico minimo stabilito dalla soglia di sbarramento contenuta nel disciplinare.
Avverso il provvedimento di esclusione l’impresa deduceva, tra le varie ragioni poste a fondamento del ricorso, che la ricorrente aveva diritto a un punteggio ben più elevato di quello assegnatole, considerato del resto che l’offerta aveva ottenuto la sufficienza in quasi tutti i criteri valutativi e che andava applicata preventivamente la cd. “riparametrazione” dei punteggi.
Avverso il rigetto del Tribunale amministrativo regionale, l’impresa proponeva appello, investendo della questione il Consiglio di Stato.
Il Collegio, a seguito dell’esame del disciplinare di gara, ha ricostruito il complessivo meccanismo di valutazione, il quale si articolerebbe su tre principali passaggi: (i) “riparametrazione” delle valutazioni dei punteggi discrezionali, con attribuzione del valore massimo al miglior punteggio conseguito e conseguente modulazione degli altri; (ii) revisione di una “soglia di sbarramento” di almeno 40 punti nella valutazione dell’offerta tecnica; (iii) “normalizzazione” del punteggio tecnico (prima di sommare quelli economico e temporale) con attribuzione del coefficiente massimo (“pari a uno”) alla migliore offerta tecnica e conseguente riparametrazione delle altre.
Alla luce di tale prospettazione, nel rigettare il ricorso dell’impresa, il Consiglio di stato ha avuto modo di chiarire il valore di una soglia di sbarramento prevista nel disciplinare di gara, statuendo che “il senso della previsione di una soglia di sbarramento è proprio quello di fissare un livello qualitativo al di sotto del quale l’offerta non può essere presa in considerazione, e tale livello non può che collegarsi alla valutazione oggettiva o assoluta (i.e., sulla base dei parametri di cui alla “griglia di conversione” prevista dal disciplinare, anteriormente alla riparametrazione dei punteggi) dell’offerta in relazione ai criteri discrezionali (in tal senso, cfr. chiaramente Cons. Stato, V, 12 ottobre 2022, n. 8728, in cui si pone in risalto, da un lato che la soglia di sbarramento va applicata “sulle offerte non riparametrate”, dall’altro che il meccanismo della riparametrazione rileva soltanto in caso di presentazione di una pluralità di offerte, e che “se si consentisse la verifica della soglia di sbarramento dopo la riparametrazione dell’unica offerta con attribuzione alla stessa, per effetto del meccanismo di riparametrazione, del massimo punteggio [v]errebbe […] frustrato l’interesse della stazione appaltante a selezionare le imprese tra quelle che superano una certa soglia”; cfr. in merito già Id., 12 giugno 2017, n. 2852)”.
Pertanto, in presenza di una sola offerta in gara, “la previsione di una soglia qualitativa minima per l’ammissione dell’offerta sarebbe di fatto obliterata laddove la riparametrazione per criterio dovesse essere eseguita prima del vaglio di sbarramento, giacché, come già evidenziato, in tal caso la (unica) offerta dovrebbe ex se meritare l’attribuzione del punteggio massimo per criterio. Il che imporrebbe teoricamente di ammettere (e assegnare punteggi massimi) anche a un’offerta di qualità inadeguata, e persino molto scadente”.
Sicché, il Collegio ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente fatto applicazione della lex specialis di gara, e dunque, sotto tale specifico profilo, ha rigettato il ricorso dell’impresa.