Cassazione civile, Sez. Un., 31 ottobre 2023, n. 30267. Giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle conseguenze da mancata assunzione degli atti integrativi e gli atti addizionali da parte della Stazione appaltante
Con la pronuncia in rassegna i Giudici della Suprema Corte hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario e non già quella del Giudice Amministrativo in relazione alle conseguenze della mancata assunzione degli atti integrativi e degli atti addizionali da parte della Stazione appaltante.
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso presentato dal concessionario all’epoca dei fatti, hanno statuito che, ove la controversia sia relativa alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti alla progettazione ed alla costruzione delle opere per gli interventi di realizzazione di una linea ferroviaria, la stessa “è perciò devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, sulla base della portata applicativa delle clausole contrattuali, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi influenti sulla determinazione del corrispettivo”.
A ben vedere, infatti, la causa petendi della domanda, come intesa anche dalla Corte d’Appello di Roma, atteneva all’illegittimo comportamento perpetrato dalla Stazione appaltante per non aver assunto gli atti integrativi e gli atti addizionali necessari al fine di consentire l’esecuzione dei lavori.
In considerazione di quanto sopra, sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria tanto per la pretesa inerente ai corrispettivi delle opere eseguite, quanto per la domanda di risarcimento del danno proposta dal concessionario, il quale deduce di aver fatto affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l’ampliamento dell’oggetto del rapporto con riguardo a lavori aggiuntivi, sulla base del programma obbligatorio costituito dalla originaria convenzione e dagli atti addizionali, “venendo comunque in rilievo non già l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, quanto la questione relativa all’esecuzione del contratto ed alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, in ordine alla quale la P.A. si pone in posizione paritetica”.