Come è noto, il nuovo Codice Appalti 2023 (cfr. D.Lgs. n. 36/2023) ha introdotto una nuova disciplina sull’accesso agli atti di gara che entrerà in vigore a partire dall’1.1.2024.
Una novità rilevante è sicuramente prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023: con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, verranno rese note anche le decisioni assunte dalla Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
In tal modo, si vuole palesemente accelerare la procedura; gli operatori non dovranno più formulare alcuna istanza di accesso.
Inoltre, ai primi cinque classificati in graduatoria, sarà consentito visionare reciprocamente le rispettive offerte, sempre attraverso le piattaforme informatiche.
Ma si noti che tutto verrà deciso in autonomia dalla Stazione appaltante al momento di valutazione delle offerte: non è previsto un preliminare avviso all’offerente, quale controinteressato, circa l’intenzione di rendere visibili le parti di offerte indicate come segrete, né viene disciplinato un contraddittorio sul punto prima dell’aggiudicazione.
Le decisioni sulle richieste di oscuramento, comunicate appunto contestualmente all’aggiudicazione, potranno essere impugnate solamente per le vie giudiziali, nel termine di dieci giorni.
Il quadro che emerge è, per l’appunto, quello della pubblicizzazione integrale della gara e l’eradicazione di tutto il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni sulla (spesso strumentale) difesa del c.d. know how industriale e commerciale.
Per una lettura integrale della sentenza, si rinvia al seguente link