TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 22 gennaio 2024, n. 1110. Con il nuovo regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici, non appare, allo stato, esigibile dagli operatori economici un monitoraggio costante delle iscrizioni a proprio carico, configurandosi per il momento un’ipotesi di errore scusabile
Con la sentenza in commento il TAR ha definito il dies a quo di decorrenza, in base al nuovo Regolamento ANAC, del termine di impugnazione del provvedimento con cui l’ANAC iscrive annotazioni a carico degli operatori economici nel Casellario Informatico dei contratti pubblici.
In particolare, il Collegio ha rilevato che, mentre il previgente Regolamento assegnava “alla segnalazione della stazione appaltante una mera funzione di impulso del procedimento avviato d’ufficio dall’A.n.a.c. con una propria comunicazione”, il Regolamento adottato ai sensi del nuovo Codice degli appalti (di cui alla delibera ANAC n. 272/2023) ha apportato al procedimento di annotazione una radicale innovazione “relegando l’annotazione dell’A.n.a.c. ad atto meramente esecutivo di una decisione della stazione appaltante e determinando un arretramento dell’effetto lesivo al momento della trasmissione della segnalazione”.
In altre parole, il TAR ha ritenuto che, a causa dell’effetto immediatamente lesivo che il nuovo Regolamento attribuisce alla segnalazione della Stazione appaltante, è dal momento della trasmissione all’operatore economico interessato di detta segnalazione che decorre il termine di impugnazione del provvedimento con cui l’ANAC iscrive l’annotazione.
Ciononostante, il Collegio ha altresì ritenuto che tale innovazione (cui consegue, peraltro, l’assenza della previsione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’ANAC) “non si presti ad essere immediatamente recepita dagli operatori economici, a favore dei quali il legittimo affidamento sulla valenza solo endoprocedimentale della segnalazione, consolidatosi durante la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, sostiene il riconoscimento dell’errore scusabile”.
Infatti, ad avviso del TAR, “In assenza […] di una formale comunicazione da parte dell’A.n.a.c. circa l’avvio del procedimento di annotazione, non appare, allo stato, esigibile dagli operatori economici un monitoraggio costante delle iscrizioni a proprio carico nel casellario, di cui è ben possibile che si venga a conoscenza solo su richiesta di chiarimenti di altra stazione appaltante, che, in occasione delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione da parte degli operatori partecipanti ad una gara dalla stessa bandita, si sia imbattuta nell’annotazione”.