Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 265. Gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato principio per cui – in assenza di clausole di senso contrario nella lex specialis – i giudizi numerici espressi dai singoli commissari in relazione ai subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica, non devono essere oggetto di verbalizzazione, essendo essi ricompresi nel punteggio collegiale finale verbalizzato.
Con particolare riferimento al caso di specie, il Collegio ha chiarito preliminarmente che il Disciplinare di gara risultava sufficientemente dettagliato e circoscritto e che, pertanto, esso poteva fondare un’adeguata valutazione motivata in termini esclusivamente numerici.
Difatti, il punteggio numerico espresso sui singoli elementi di valutazione può essere considerato di per sé sufficiente – anche se privo di un corredo motivazionale esplicativo – solo quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara è sufficientemente chiaro, analitico e dettagliato.
Ciò posto, è stata ritenuta legittima l’indicazione del solo punteggio numerico risultante dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, senza la specificazione dei punteggi assegnati dai singoli commissari.
Infatti, la valutazione dell’offerta tecnica si basava sull’attribuzione di coefficienti direttamente espressivi del grado di apprezzamento dell’offerta in relazione ai singoli sub-criteri; né tanto meno la lex specialis richiedeva specificamente la verbalizzazione dell’attribuzione dei coefficienti dai singoli commissari.
Il Collegio, quindi, ha ritenuto che trovasse applicazione al caso di specie il principio, ormai pacifico in giurisprudenza (maturata anche in casi analoghi dove il punteggio finale nasceva dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), secondo cui “in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810)” (Cons. Stato, III, 13 ottobre 2017, n. 4772; V, 14 febbraio 2018, n. 952; III, 9 dicembre 2020, n. 7787; cfr. anche Id., 1 febbraio 2023, n. 1120; Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16, spec. sub par. 32 e massima sub c), in cui si afferma come “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione”).