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Negli appalti da aggiudicarsi a corpo il computo metrico estimativo risulta irrilevante ai fini della determinazione del contenuto dell’offerta economica

Negli appalti da aggiudicarsi a corpo il computo metrico estimativo risulta irrilevante ai fini della determinazione del contenuto dell’offerta economica

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2024, n. 682. Negli appalti da aggiudicarsi a corpo il computo metrico estimativo risulta irrilevante ai fini della determinazione del contenuto dell’offerta economica

Con la sentenza in commento, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla rilevanza delle modifiche apportate al PFTE in sede di redazione del progetto definitivo nell’ambito di un appalto c.d. “superintegrato”, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché sulla discrasia fra offerta economica e computo metrico estimativo negli appalti a corpo nonché della rilevanza.

La vicenda che ci occupa trae origine dal ricorso avverso l’aggiudicazione della commessa, presentato dalla seconda classificata, in ragione sia della netta divergenza tra lo studio di fattibilità posto a base di gara e il progetto definitivo presentato dall’aggiudicataria, sia dello scostamento tra importo da computo metrico estimativo (CME) e ribasso offerto da quest’ultima.

Sotto il primo profilo, ad avviso della ricorrente, la sentenza di primo grado deve essere ritenuta errata in quanto non avrebbe considerato che l’aggiudicataria ha sviluppato, in sede di progettazione definitiva, una proposta tecnica tale da configurare, non una mera variante, bensì una vera e proprio alternativa al progetto di fattibilità e, come tale, inammissibile.

A tal proposito, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato l’infondatezza del motivo sopra esposto, osservando che quanto proposto dall’aggiudicataria consiste in sostanziali miglioramenti o “previsioni aggiuntive” di matrice sia “funzionale” (come la diversa sistemazione di aree esterne e parcheggi, dell’ampliamento dell’atrio che nel PF era eccessivamente dimensionato, dell’ampiezza delle singole aule didattiche), sia “normativa” in quanto imposti dalla legge (come, ad esempio, l’ascensore per disabili che comporta nuovi vani edilizi, i collegamenti tra diversi piani non altrimenti contemplati nel PF, l’accesso alla palestra mediante collegamento interno e non solo esterno, come nel PF).

Sul punto, infatti, la Quinta Sezione ha ulteriormente precisato che soltanto con il progetto definitivo si cristallizza l’opera da realizzare, in vista sia delle autorizzazioni da ottenere, sia delle esigenze dell’amministrazione appaltante; purché, beninteso, si resti nei limiti della coerenza con il disegno originariamente concepito dall’amministrazione.

D’altronde, ad avviso del Consiglio di Stato, dette conclusioni appaiono ulteriormente avvalorate dalle finalità di massima accelerazione e semplificazione nella definizione delle procedure PNRR, che rischierebbero di essere irrimediabilmente compromesse nell’ipotesi in cui ogni modifica al PTFE comportasse l’obbligo di ricominciare ab initio il complessivo iter di approvazione progettuale.

Per quanto concerne il motivo afferente alla lamentata divaricazione tra CME ed offerta economica presentata, il Consiglio di Stato ha respinto le doglianze del ricorrente, ritenendo di dover aderire alla giurisprudenza maggioritaria in materia (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6119), secondo la quale, nell’ipotesi di appalto a corpo, il CME non assume alcuna rilevanza nell’ambito dell’offerta economica.

In tal senso, infatti, è stato osservato che, negli appalti a corpo, l’elemento essenziale della proposta economica consiste nel solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale, con la conseguenza che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963).

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