Con il Parere funzione consultiva n. 2/2024, l’ANAC ha chiarito che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario ex articolo 34-bis del Codice Antimafia possono, in ragione della temporanea sospensione pro-futuro degli effetti della predetta misura, prendere parte alle gare pubbliche indette dopo l’adozione della stessa.
L’Autorità, infatti, precisa che la causa di esclusione ex art. 94, comma 2, del Codice non opera se l’impresa è stata ammessa al controllo giudiziario e, pertanto, che l’operatore economico interessato da tale misura può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità.
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