TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 6 febbraio 2024, n. 2290. La nomina dei commissari di gara può essere impugnata soltanto unitamente al provvedimento direttamente lesivo della sfera giuridica del concorrente interessato
Il giudizio sottoposto allo scrutinio del TAR aveva ad oggetto l’impugnazione della determinazione relativa a una procedura aperta di affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale con cui il Comune aveva nominato la commissione di gara, della determinazione di sostituzione di uno dei componenti della commissione nonché della determinazione a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16 e degli atti di gara.
Facendo applicazione di principi già consolidatisi in giurisprudenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
È stato infatti affermato che gli atti impugnati (in particolare, il provvedimento di nomina della commissione, la determina a contrarre, i verbali di gara e i chiarimenti) hanno natura endoprocedimentale e, come tali, non sono immediatamente lesivi per la parte ricorrente.
Con particolare riferimento all’impugnabilità immediata del provvedimento di nomina della commissione, il Collegio ha ribadito il principio in base al quale “nelle gare pubbliche detto provvedimento, al pari degli atti compiuti dalla Commissione nel corso del procedimento di gara, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale; di conseguenza la nomina dei componenti può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima, solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni di gara, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato” (così Cons. Stato n. 2253/22; nello stesso senso Cons. Stato n. 7595/19, n. 193/19, n. 2835/18, n. 92/15).