TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 11 marzo 2024, n. 4788. L’archiviazione della segnalazione avente ad oggetto una risoluzione del contratto per grave inadempimento deve essere disposta dall’ANAC soltanto nell’ipotesi della sua “manifesta infondatezza”, ossia qualora sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale da parte della Stazione appaltante
Con la sentenza in commento, il TAR Lazio si pronuncia in merito alla richiesta, avanzata dalla società ricorrente, di annullamento dell’annotazione nel casellario dei contratti pubblici, di cui all’art. 213, co.10, d.lgs. n. 50/2016, dell’avvenuta risoluzione unilaterale del contratto disposta dalla stazione appaltante.
Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la mancata menzione nel corpo dell’annotazione del giudizio civile pendente promosso dalla stessa, viene senza indugio respinto dal Tribunale, avendo l’A.n.a.c. provveduto celermente alla rettifica.
Nel rigettare il secondo e il terzo motivo di ricorso, il Giudice amministrativo fissa degli importanti principi in tema di contrattualistica pubblica, partendo dall’assunto per cui la P.A., a tutela dell’interesse pubblico di cui è depositaria, conserverebbe, invero, “speciali poteri di autotutela pubblicistica, che giustificano anche la risoluzione anticipata del contratto, sulla base di una valutazione compiuta unilateralmente dalla stessa”.
Il Tar Lazio dà atto in sentenza che la valutazione dell’A.n.a.c. in termini di gravità dell’inadempimento contrattuale, da compiersi, a guisa della ricorrente, al fine di verificare preventivamente la correttezza dell’inquadramento prospettato dalla Committente, riposa su specifiche disposizioni di legge. La disciplina codicistica, pertanto, orienta fortemente l’attività dell’A.n.a.c. nel giudizio di “utilità” ai fini dell’iscrizione nel casellario dei contratti pubblici, inducendola ad annotare tutte le vicende risolutive, salvo che ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza della segnalazione (intendendosi con ciò un uso abnorme del potere di risoluzione della Stazione Appaltante), nonché in presenza di fatti idonei a dimostrare, nell’immediatezza e senza la necessità di un’istruttoria approfondita, la non imputabilità all’operatore economico dell’inadempimento.
Di tal che, al di fuori delle suddette ipotesi, l’A.n.a.c. dovrà rigettare la richiesta di archiviazione e procedere all’iscrizione del provvedimento di risoluzione nel casellario, non disponendo di poteri di valutazione idonei a vagliare la fondatezza nel merito dei fatti addotti a giustificazione della determinazione della stazione appaltante.
Solo così risulterà rispettata la finalità del registro, volto ad assicurare visibilità a notizie potenzialmente in grado di orientare le valutazioni delle Stazioni Appaltanti nella scelta del contraente.
(Irene Lazzaro)