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I principi del risultato e della fiducia escludono che l’azione della Stazione appaltante possa essere vanificata

I principi del risultato e della fiducia escludono che l’azione della Stazione appaltante possa essere vanificata

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924. I principi del risultato e della fiducia escludono che l’azione della Stazione appaltante possa essere vanificata in assenza di ragioni ostative al perseguimento delle finalità perseguite con una gara pubblica

Nel caso all’esame del Consiglio di Stato, la società ricorrente asseriva di essere stata indotta in errore dalla Stazione Appaltante nella compilazione dell’offerta economica in quanto, confidando nella corretta impostazione del modello telematico di offerta tecnica, avrebbe seguito le indicazioni fornite dalla legge di gara, riportando nell’apposito spazio il corrispettivo economico per la erogazione del servizio in caso di aggiudicazione.

Sempre stando alla ricostruzione attorea, piuttosto che escludere l’impresa, la Stazione appaltante avrebbe dovuto annullare l’intera procedura, in considerazione del carattere equivoco delle modalità di presentazione telematica dell’offerta.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti e che il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità.

Del resto, ad avviso del Collegio, la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte, in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

Sicché, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato la piena conformità dell’operato della stazione appaltante al principio del risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. 36/2023.

Si tratta di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto, il quale esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale, ossia:  nella fase di affidamento, giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto; nella fase di esecuzione, la realizzazione dell’intervento pubblico nei tempi programmati e conformemente al progetto.

Ad avviso del Consiglio di Stato, inoltre, “Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile”.

Conclude il Collegio affermando che “Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo”.

(Eugenia Maggiulli)

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