TAR Trentino Alto-Adige, Bolzano, Sez. I, 6 marzo 2024, n. 62. Neanche in base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) le categorie di opere scorporabili si possono ritenere tutte a qualificazione obbligatoria, dovendosi considerare come tali solo quelle tassativamente indicate dalla legge
Con la sentenza in commento, il TAR Bolzano, dopo ampia ed approfondita ricostruzione storica dell’istituto delle opere a qualificazione obbligatoria ha concluso affermando che l’equilibrio raggiunto dal legislatore con il D.Lgs. 36/2023, da un lato, consente “all’impresa munita della qualificazione OG di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione”, mentre dall’altro, impone “il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari” (così il parere del Consiglio di Stato n. 3014/2013).
Dunque, il Collegio, ha ribadito che il predetto equilibrio non possa essere derogato nei casi concreti dalle stazioni appaltanti.
Ciò premesso, il TAR Bolzano, richiamando l’art. 100, comma 12, del d.lgs. 36/2023 e puntualizzando che “Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo”, ha statuito che le norme sulla qualificazione vanno lette in senso restrittivo, non potendosi aggiungere requisiti non espressamente previsti dalle stesse.