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In sede di verifica dell’anomalia è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo rispetto alle giustificazioni già fornite

In sede di verifica dell’anomalia è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo rispetto alle giustificazioni già fornite

TAR Campania

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 1838. In sede di verifica dell’anomalia è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo rispetto alle giustificazioni già fornite, purché l’entità dell’offerta economica resti invariata

Nel caso sottoposto allo scrutinio del TAR Campania, il RUP, nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, aveva chiesto ad un concorrente in gara (risultato poi aggiudicatario) giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta presentata, dal momento che la voce concernente gli oneri aziendali di sicurezza risultava manifestamente elevata ed incongrua.

Pertanto, detto concorrente, nel fornire i propri giustificativi, modificava l’importo della voce degli oneri aziendali di sicurezza chiarendo che l’iniziale indicazione si riferiva erroneamente all’importo complessivo delle spese generali (nel quale venivano ricompresi anche gli oneri aziendali), invece che ai soli oneri aziendali.

La ricorrente contestava la giustificazione fornita dalla ditta aggiudicataria, ritenendo che fosse stata così consentita una inammissibile modifica dell’offerta economica.

Ebbene, il TAR Campania, respingendo la suddetta censura, ha ribadito il principio in base al quale “in sede di verifica dell’anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola della immodificabilità dell’offerta stessa”.

Infatti, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, “La differenza di prezzo, contestata dalla ricorrente, allora, era la conseguenza dell’indicazione dei costi per oneri aziendali di sicurezza all’interno delle spese generali. La stazione appaltante ha ritenuto ictu oculi abnormemente elevata e palesemente incongrua l’indicazione degli oneri aziendali di sicurezza indicata nell’offerta economica […] Non si è, peraltro, proceduto ad alcuna modifica dell’offerta: l’entità originaria dell’offerta economica è rimasta sostanzialmente invariata, così come il ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara”.

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