Con parere in funzione consultiva n. 13/2024 l’ANAC ha ritenuto che, in base all’art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici, anche per gli appalti sottosoglia è consentito alle stazioni appaltanti il ricorso alle procedure ordinarie.
Infatti, ad avviso dell’Autorità Anticorruzione, l’Amministrazione, nel rispetto del principio del risultato, può scegliere di ricorrere alle procedure ordinarie, più complesse e gravose rispetto a quelle semplificate previste per gli appalti sottosoglia (derogando, quindi, alle finalità di celerità ad esse sottese), soltanto se ritenga opportuno, per una migliore soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito con l’affidamento, garantire un più ampio confronto concorrenziale.
Pertanto, l’ANAC, richiamando la Circolare del MIT n. 298 del 20 novembre 2023, ha concluso per l’ammissibilità delle procedure ordinarie per gli affidamenti sottosoglia soltanto a seguito di valutazione, ad opera della stazione appaltante, delle caratteristiche del mercato di riferimento, delle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.
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