Con il parere di funzione consultiva n. 14 del 20 marzo 2024, l’Anac, evidenziando che per gli appalti di servizi non trovano applicazione le disposizioni emergenziali che il D.Lgs. 36/2023 ha riferito esclusivamente agli appalti di lavori, ha ribadito che negli appalti di servizi indetti prima dell’entrata in vigore del d.l. 4/2022 non è consentita la revisione dei prezzi contrattuali se il disciplinare di gara non ha previsto clausole di revisione.
Il suddetto parere è stato reso dall’Anac chiamata ad intervenire nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione in un presidio territoriale di città metropolitana. L’impresa aggiudicataria dei lotti, al fine di “riequilibrare” il contratto alterato da un aumento dei costi del servizio non previsto e non prevedibile al momento della predisposizione degli atti di gara e della formulazione dell’offerta, chiedeva una rinegoziazione delle condizioni contrattuali con revisione in aumento dei costi del singolo pasto.
In tale sede, l’Autorità ha chiarito che la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia è limitata ai casi specifici e tassativi fissati dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, il quale rappresenta una deroga al principio dell’evidenza pubblica. Tra i casi indicati dall’articolo 106, infatti, è inclusa la revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
Per una lettura integrale del Parere si rimanda al seguente link