TAR Liguria, Sez. I, 8 aprile 2024, n. 252. In caso di contestazione inerente alla nullità di una clausola del bando per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, non è necessaria la specifica impugnazione della clausola
Il TAR Liguria, con la pronuncia in commento, ha evidenziato che – laddove la ricorrente deduca la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e, pertanto, la nullità della clausola del disciplinare di gara oggetto di contestazione – quest’ultima non necessita di essere specificamente impugnata in quanto inefficace (è sufficiente l’impugnazione del provvedimento di esclusione, Cons. St., Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22).
Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato ricorso avverso: i) il provvedimento con cui è stata esclusa dalla gara d’appalto per la fornitura di n. 27 autobus autosnodati a trazione elettrica; ii) il successivo – e conseguente – provvedimento di aggiudicazione della procedura di cui trattasi alla controinteressata.
Più precisamente, con il suddetto ricorso, articolato in un unico motivo, il ricorrente ha impugnato: da un lato, il provvedimento di esclusione e, per invalidità derivata, il provvedimento di aggiudicazione (oltre ai verbali di gara); dall’altro, in via subordinata, il disciplinare di gara, laddove interpretato nel senso che l’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, il Modulo compilato in ogni sua parte.
Il Giudicante ha ritenuto che il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui ha ad oggetto il provvedimento di esclusione e, per invalidità derivata, l’aggiudicazione, in quanto – come rilevato dalla stazione appaltante – l’esclusione è stata determinata dalla non conformità dell’offerta tecnica al capitolato posto a base gara e non, come si sostiene nel ricorso, a causa dell’omessa compilazione di parte del Modulo.
Vale a dire, quindi, che la ratio sottesa all’esclusione ha natura sostanziale (e non formale), poiché i mezzi offerti dalla ricorrente non sono ritenuti compatibili con il sistema di ricarica di cui alle specifiche del capitolato tecnico.
Giungendo al nocciolo della questione, il Collegio ha evidenziato altresì che l’eccezione di irricevibilità del ricorso (formulata dalla controinteressata), è infondata nella parte in cui ha ad oggetto la clausola del disciplinare di gara che impone la compilazione del Modulo.
Nello specifico, la controinteressata sostiene che la mancata compilazione, prevista a pena di esclusione, integri una carenza dell’offerta tecnica con conseguente irrilevanza del principio di tassatività delle cause di esclusione.
A tal proposito, il TAR Liguria, muovendo dalle coordinate ermeneutiche fornite dal summenzionato Consiglio di Stato, stabilisce che è sufficiente l’impugnazione del provvedimento di esclusione, come avvenuto nel caso di cui trattasi, e non anche della specifica clausola del disciplinare, in quanto quest’ultima, già oggetto di contestazione, è inefficace.
Pertanto, giacché l’esclusione, come sostenuto dalla stazione appaltante e successivamente confermato dal Giudicante, è determinata dalla non conformità dell’offerta al capitolato tecnico e non (come dedotto dalla ricorrente) dalla mancata parziale compilazione del Modulo, il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e, definitivamente pronunciandosi, lo ha rigettato.
(Beatrice Petrucci)