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Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti

Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 aprile 2024, n. 7. Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti costituisce, in presenza dei presupposti previsti dal Codice degli appalti, causa di esclusione dalla gara

Con la sentenza in oggetto, l’Adunanza Plenaria del CdS si è trovata a scrutinare il ricorso avverso un’aggiudicazione nei confronti di un operatore economico ritenuto – dalla ricorrente – privo del requisito della regolarità fiscale, derivante da una sanzione pecuniaria irrogata in conseguenza del ritardato pagamento di un contributo unificato dovuto per l’instaurazione di un precedente giudizio.

Occorre chiarire che, nel caso di specie, al momento della presentazione dell’offerta, dall’esame del cassetto fiscale dell’operatore economico non sarebbe emersa l’esistenza di alcun debito. Invero, solo successivamente sarebbe stata inserita nel cassetto fiscale una cartella di pagamento concernente il debito di cui sopra, debito che in corso di gara sarebbe stato solo parzialmente estinto, avendo l’operatore corrisposto quanto dovuto a titolo di contributo unificato, ma non anche le relative sanzioni per il ritardo.

Nel dirimere la questione sottoposta, il CdS ha innanzitutto ribadito i seguenti principi:

–       “…va ribadito l’orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis (C.d.S., Ad. plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682)”;

–       “Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi”;

–       “Indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara”;

–       “…il contributo unificato va ascritto alla categoria delle entrate tributarie, delle quali condivide tutte le caratteristiche essenziali, “quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante” (cfr. Corte cost., 7 febbraio 2005, n. 73; C.d.S., Sez. V, 4 maggio 2020, n. 2785; Cass. civ., Sez. un., 5 maggio 2011, n. 9840)”.

–       “identica natura fiscale va riconosciuta alle sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato o al ritardato pagamento del contributo unificato, trattandosi di obbligazioni accessorie che hanno fondamento in un rapporto di tipo tributario (si veda l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, infatti, attribuisce la giurisdizione sulle sanzioni in parola al giudice tributario)”.

Sulla base di tali presupposti, i Giudici Amministrativi hanno ritenuto che il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata.

Nel descritto contesto, dunque, non rileva il fatto che al momento della presentazione dell’offerta nel cassetto fiscale non risultassero pendenze tributarie o che la regolarità fiscale fosse stata accertata dall’Agenzia delle entrate e dall’ANAC tramite l’AVCPASS. Tale ultimo documento, difatti, non reca alcuna indicazione in ordine a eventuali debiti derivanti dal mancato o ritardato pagamento del contributo unificato e delle relative sanzioni.

In ogni caso, come sopra precisato, nell’ambito del giudizio contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara, il giudice ha sempre il potere di accertare la idoneità e la completezza delle certificazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.

Di qui, dunque, l’accoglimento del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione, avendo provato la ricorrente l’esistenza di un debito fiscale dell’aggiudicatario, avente ad oggetto l’omesso pagamento di una sanzione per il ritardato pagamento di un contributo unificato, sebbene tale debito sia sorto (rectius emerso) successivamente alla data di presentazione dell’offerta.

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