Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435. Anche in base al nuovo Codice dei contratti pubblici, in caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’esercizio di poteri valutativi spetta alla commissione di gara e non al RUP
Nell’ambito di un appalto integrato, finanziato con fondi PNRR, il cui metodo di aggiudicazione era l’offerta economicamente più vantaggiosa, la prima classificata veniva poi esclusa dal RUP in quanto quest’ultimo riteneva che la commissione di gara avesse commesso rilevanti errori in sede di valutazione dell’offerta tecnica.
Per l’effetto il RUP disponeva l’esclusione della stessa nonostante il contrario avviso di due dei commissari di gara.
La società proponeva ricorso e il TAR Lazio, sez. Latina, lo accoglieva sul presupposto che il RUP non potesse sostituire le proprie valutazioni con quelle espresse dalla commissione di gara.
La giurisprudenza della stessa sezione, infatti, si era già pronunciata con sentenza n. 2512 del 9 marzo 2023 affermando quale unica eccezione a tale regola il fatto che la commissione avesse compiuto macroscopici errori di fatto oppure valutazioni manifestamente irragionevoli.
Il Supremo Consesso, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla stazione appaltante, nel confermare la sentenza impugnata si è rifatta a un proprio precedente (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2512) utile a delineare il perimetro di azione del RUP il quale può “esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura” senza sostituirsi “alle valutazioni discrezionali della Commissione (cioè dell’organo tecnico munito della necessaria preparazione ed esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, inteso in modo coerente con la molteplicità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare) un opposto, soggettivo e autonomo giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione e da questa ritenuti inidonei a condurre all’esclusione dell’operatore economico”.
Tenendo conto, quindi, delle disposizioni ratione temporis applicabili (artt. 33 e 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), il Consiglio di Stato ha sottolineato come anche nell’Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Attività del RUP), sebbene sia previsto all’art. 7 che il RUP “dispone le esclusioni dalle gare”, è altresì stabilito che “in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice” secondo il disposto della lettera e.
Dunque si conferma, anche nel nuovo codice dei contratti, che in caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio di poteri valutativi” spettino alla commissione di gara e non al RUP.