Cancrini e Partners

Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici, non è necessaria la stipula di un contratto di avvalimento

Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici, non è necessaria la stipula di un contratto di avvalimento

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4761. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici, non è necessaria la stipula di un contratto di avvalimento tra consorzio e consorziate ai fini del possesso dei requisiti in capo al consorzio, essendo l’istituto del c.d. “cumulo alla rinfusa” riferibile alle sole ipotesi in cui un consorzio abbia speso in sede di gara i requisiti di consorziate non incaricate quali esecutrici

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4761 con la quale il Collegio ha avuto modo di affermare che “qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici, non è necessaria la stipula di un contratto di avvalimento tra consorzio e consorziate ai fini del possesso dei requisiti in capo al consorzio, essendo l’istituto del c.d. “cumulo alla rinfusa” riferibile alle sole ipotesi in cui un consorzio abbia speso in sede di gara i requisiti di consorziate non incaricate quali esecutrici”.

Nel caso di specie, veniva proposto appello da parte di un consorzio di cooperative aggiudicatario di una gara d’appalto, in quanto in primo grado il giudice aveva dichiarato nulli, per la loro genericità, i contratti di avvalimento prodotti in fase di gara.

Il giudice adito in fase di gravame ha accolto l’appello ritenendo che il Tar avesse erroneamente valutato come nulli, per indeterminatezza dell’oggetto, i contratti di avvalimento stipulati dal consorzio con le consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto, in quanto tali contratti erano stati stipulati solo in via prudenziale.

L’aspetto rilevante risulta quello per cui, nei consorzi di cooperative, vi deve essere equiparazione sostanziale del patto consortile all’avvalimento delle consorziate designate per l’esecuzione del servizio. Dunque non è necessario imporre ai consorzi di cooperative il ricorso all’istituto dell’avvalimento nel caso in cui i requisiti di partecipazione siano posseduti (proprio come verificatosi nel caso in esame) da consorziate sin dall’inizio indicate quali esecutrici ai fini della gara di cui trattasi.

Ebbene, per l’effetto, una volta riconosciuto che le consorziate di un consorzio di cooperative costituiscono “articolazioni organiche del soggetto collettivo”, non può che concludersi per l’inutilità di un eventuale contratto di avvalimento tra consorzio e consorziate indicate quali esecutrici. È stata, dunque, ritenuta corretta l’obiezione dell’appellante secondo cui, nel caso di specie, non vi era alcuna ragione giuridica (o logica) che le imponesse di stipulare il contratto di avvalimento con uno o più soggetti che costituiscono una mera articolazione organica dell’aggiudicatario.

Pertanto, il cosiddetto “cumulo alla rinfusa” non opera in questa sede, in quanto è destinato ad operare nella sola ipotesi in cui un consorzio abbia speso, in sede di gara, i requisiti di consorziate non incaricate quali esecutrici.

Per le suesposte ragioni il Consiglio di Stato, dunque, ha accolto l’appello respingendo, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originariamente proposto in primo grado.

(Laura Cepollaro)

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale