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Criterio per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino della sede stradale post incidente

Criterio per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino della sede stradale post incidente

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MIT: il criterio per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino della sede stradale post incidente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Con il parere n. 2753 del 21.06.2024, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ha affrontato la questione relativa al criterio di aggiudicazione dell’affidamento del servizio di ripristino della sede stradale a seguito di incidenti stradali, in virtù dell’art. 14, D.lgs. 285/1992.

Ebbene, secondo il MIT, alla luce dell’oggetto specifico dell’appalto e di quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. 36/2023, il criterio applicabile è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Più nel dettaglio, il MIT, a fondamento della propria determinazione, ha addotto le seguenti argomentazioni: la competizione riguarda esclusivamente l’elemento qualitativo dell’offerta (considerata l’esigenza di pubblico interesse sottesa all’affidamento in esame); la determinazione delle tariffe non compete alla Stazione appaltante o all’Ente concedente, ma ai rapporti negoziali sussistenti tra privato e compagnia assicurativa che risarcisce il danno a seguito dell’incidente stradale.

Peraltro, la tariffa è determinabile soltanto ex post, a seguito di un’apposita perizia della compagnia assicurativa.

Pertanto, secondo il MIT, per tale tipologia di affidamento, deve essere impiegato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non potendosi sottoporre a ribasso le tariffe predeterminate per le richieste risarcitorie.

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