Con il Parere n. 2705 del 21.6.2024, il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha rilevato che l’art. 105, co. 13, del D. Lgs. 50/2016 – come oggi l’art. 119, co. 11, del D. Lgs. 36/2023 – prevede, in alcuni casi specifici, l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, del cottimista, del fornitore o del prestatore di servizi. Tale previsione, come evidenziato (anche) nel “Comunicato Presidente ANAC del 25 novembre 2020”, fa sorgere, da un lato, un dovere vincolante per le stazioni appaltanti e, dall’altro, un diritto potestativo in appannaggio delle micro e piccole imprese, le quali possono (eventualmente) rinunciare alla suddetta facoltà. In quest’ultimo caso, siffatta rinuncia deve essere comunicata per iscritto dalla subappaltatrice alla stazione appaltante e, successivamente, accettata dalla stessa. Seguendo tali coordinate, qualora si verifichi il mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto, sarà esclusa la responsabilità in capo al RUP.
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