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La legge di gara deve essere sempre interpretata anche in base al criterio sistematico ex art. 1363 c.c.

La legge di gara deve essere sempre interpretata anche in base al criterio sistematico ex art. 1363 c.c.

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871. La legge di gara deve essere sempre interpretata anche in base al criterio sistematico ex art. 1363 c.c., non avendo questo carattere sussidiario rispetto al criterio letterale

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha avuto modo di confermare che, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e – dunque  – anzitutto i criteri di letteralità e sistematicità previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; ciò significa che, ai fini dell’interpretazione della lex specialis, devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Il Collegio, pronunciandosi in tal senso, ha ribadito che l’interpretazione sistematica delle varie clausole trova fondamento anche nella tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha ribadito che la sussidiarietà del criterio ermeneutico dettato dall’art. 1363 c.c., ossia la possibilità di farvi ricorso solo quando la volontà delle parti non risulti chiara in base ai criteri fissati dall’ art. 1362 c.c., è da considerarsi frutto di un orientamento da tempo superato.

Invero, la giurisprudenza oggi dominante ritiene che sia necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 25090).

Il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 261).

Del resto, con la regola codificata nell’art. 1363 c.c., è stato introdotto nel nostro ordinamento il canone interpretativo della totalità: dai singoli elementi di cui l’atto è formato si ricava il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante.

Dalla sentenza in commento, dunque, emerge l’importanza di tali criteri ermeneutici anche nell’ambito della interpretazione degli atti di gara posto che, dichiarazioni rappresentative, o descrittive, o enunciative, devono intendersi prive di un qualche significato se quello che l’interprete gli attribuisce viola il canone della totalità.

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