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Esclusione automatica delle offerte con ribassi anche pari alla soglia di anomalia

Esclusione automatica delle offerte con ribassi anche pari alla soglia di anomalia

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. VII, 1 luglio 2024, n. 5780. Il Metodo A dell’Allegato II.2 al nuovo Codice degli appalti prevede l’esclusione automatica delle offerte con ribassi anche pari alla soglia di anomalia

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato veniva chiamato a stabilire se, in applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, debba essere escluso o meno l’operatore economico che ha offerto un ribasso coincidente con la soglia di anomalia calcolata dalla Stazione appaltante.

La questione sottoposta allo scrutinio del Massimo Consesso nasceva dall’interpretazione del punto 3 del Metodo A, dell’Allegato II.2 al nuovo Codice, il quale, infatti, anche ad opinione del Collegio, “sconta una infelice formulazione letterale”.

In particolare, secondo i Giudici di Palazzo Spada, la formulazione della norma in esame sarebbe “frutto di una evidente svista legislativa e di un difettoso coordinamento con le precedenti previsioni dei punti 1 e 2”.

Infatti, il punto 3 prevede che gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi”, diversamente da quanto previsto dall’omologa disposizione del Codice previgente, in base alla quale anche gli sconti pari a detta soglia sono automaticamente esclusi (art. 97, co. 8, D.Lgs. 50/2016).

Ebbene, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale discrasia sia dovuta ad una svista del Legislatore, innanzitutto in quanto il nuovo Codice, come si evince dalla Relazione di accompagnamento agli articoli e agli allegati, “ha inteso porsi in linea di ininterrotta, perfetta e totale continuità con quello precedente” quanto al metodo c.d. del “taglio delle ali” (ora Metodo A dell’Allegato II.2) per la determinazione della soglia di anomalia.

Inoltre, ad avviso del Collegio, “A confortare l’assunto che si tratti di una svista depone soprattutto la considerazione logica che la soglia di anomalia determinata in base a tale metodo, calcolata appunto attraverso l’operazione matematica dell’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte rispettivamente di maggior ribasso e di minor ribasso, comporta che lo sconto pari a tale soglia sia, appunto, esso stesso anomalo e passibile di immediata esclusione, a differenza del metodo B, dove invece vale il contrario […] in quanto tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia determinata in base a tale ultimo metodo sono, al contrario, non anomali”.

Dunque, secondo il Consiglio di Stato, se non si considerasse esclusa l’offerta recante uno sconto pari alla soglia dell’anomalia, ciò sarebbe “contraddittorio con le stesse previsioni di cui ai punti 1 e 2 del metodo A secondo cui «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata».

Ciò in quanto, “la soglia fissata in base al metodo è proprio il limite iniziale o, se così può dirsi, la porta varcata la quale ha inizio l’anomalia”.

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