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ANAC: limiti e presupposti del principio di equivalenza

ANAC: limiti e presupposti del principio di equivalenza

contratti pubblici

Nel parere di precontenzioso del 3.7.2024, l’ANAC ha delineato i contorni applicativi del principio di equivalenza, espresso dall’articolo 68, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta il concorrente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti in sede di gara.

Tuttavia, nel caso di specie, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che tale principio “non può essere invocato nel caso in cui una Stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della procedura, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l’unica idonea a soddisfare l’interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente”.

D’altra parte, come specificato nel parere in esame, l’individuazione dei fabbisogni e la conseguente predisposizione della legge di gara costituiscono oggetto delle scelte discrezionali della stazione appaltante, la quale, per motivazioni di natura tecnica, è legittimata a richiedere il rispetto di determinate condizioni negoziali in capo all’affidatario.

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