Con la Delibera n. 256 del 24.5.2024, l’ANAC ha contestato ad un’Azienda sanitaria di aver fatto impropriamente ricorso all’istituto della proroga tecnica, avendo quest’ultima esteso la durata contrattuale di diversi contratti d’appalto di servizi di vigilanza per quasi un decennio, non facendo ricorso a gare aperte e violando reiteratamente il Codice degli appalti.
Invero, come sottolineato dall’Autorità, l’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall’art. 30 co. 1, D.Lgs. n. 50/2016: per tale ragione è consentito solo in casi di gravi e oggettivi ritardi nell’individuazione del nuovo appaltatore per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara e solo qualora dall’interruzione del servizio possa derivare un pregiudizio grave all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare.
Nel caso di specie, il ricorso eccessivo alla proroga tecnica veniva dettato dall’inefficienza della stazione appaltante a programmare i suoi acquisiti, insufficienza dell’organico e difficoltà a reperire supporto nella redazione della documentazione di gara.
Per tale ragione, l’ANAC ha ribadito la centralità e l’essenzialità della fase di programmazione.
Le stazioni appaltanti sono tenute a programmare per tempo le proprie esigenze – nel rispetto dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa – per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento, per l’ottimizzazione delle risorse e per il controllo delle fasi gestionali.
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