Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2024, n. 6210. Le controversie concernenti l’attribuzione del premio di accelerazione spettano alla giurisdizione del G.O.
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha affermato il principio in base al quale le controversie concernenti l’attribuzione del premio di accelerazione spettano alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Nel giungere a tale conclusione, il Consiglio di Stato ha precisato che nell’ambito dell’accertamento del diritto alla corresponsione del premio di accelerazione, l’Amministrazione non agisce mediante atti autoritativi incidenti sulla procedura di affidamento del contratto, dovendo invece effettuare una valutazione sui profili di natura patrimoniale derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, con conseguente giurisdizione del G.O. per le relative controversie.
Peraltro, il Massimo Consesso sottolinea che è stato lo stesso legislatore a collocare la disciplina del premio di accelerazione nella Parte VI (intitolata, per l’appunto, “Dell’esecuzione”), così espressamente “connotando l’istituto come facente parte della fase esecutiva del rapporto contrattuale”.
In conclusione, secondo i Giudici di Palazzo Spada, “è immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che ‘la materia del contendere, in sostanza ha oggetto solo profili di natura patrimoniale derivanti dall’attuazione del rapporto concessorio […] senza che venga in diritto rilievo l’esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione. La pretesa della ricorrente, pertanto, nulla ha a che fare con la generale regolazione normativa del rapporto di diritto pubblico che la lega al Ministero concedente ma si ricollega esclusivamente a pretese di natura economica attinenti aspetti prettamente esecutivi, la cui verifica rientra nell’ambito delle facoltà negoziali delle parti’”.
(Laura Cepollaro)