Con il Parere n. 2837 del 18.07.2024, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che, in caso di contratti attuativi di accordi-quadro aggiudicati con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n.50/2016, trova applicazione il principio di cui all’art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo il quale l’incentivo alle funzioni tecniche va calcolato facendo riferimento all’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
Già il MIMS, con il Parere n. 1573/2022 aveva stabilito che in caso di aggiudicazione di un accordo-quadro, mediante gara, il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche si effettua sulla base dell’importo del singolo contratto applicativo e non dell’importo massimo previsto dall’accordo-quadro.
Sulla scorta di ciò, i ribassi d’asta sono irrilevanti ai fini del calcolo dell’incentivo che, pertanto, andrà calcolato facendo riferimento all’importo del contratto applicativo non ancora ribassato (ossia che non tiene conto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di accordo-quadro) e non all’importo contrattuale già ribassato.
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