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Il provvedimento di revoca della qualificazione e cancellazione dall’Albo degli operatori economici

Il provvedimento di revoca della qualificazione e cancellazione dall’Albo degli operatori economici

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2024, n. 7468. Il provvedimento di revoca della qualificazione e cancellazione dall’Albo degli operatori economici deve essere sorretto da una motivazione congrua che valuti la gravità e l’incidenza di una determinata condotta dell’operatore economico sulla sua affidabilità, non potendo essere adottato in maniera automatica

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 6 settembre 2024, n. 7468, con la quale si è statuito che il provvedimento di revoca della qualificazione e cancellazione dall’Albo degli operatori economici deve essere sorretto da una motivazione congrua che valuti la gravità e l’incidenza di una determinata condotta dell’operatore economico sulla sua affidabilità, non potendo essere adottato in maniera automatica.

Nel caso di specie, la Stazione Appaltante impugnava la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso con cui l’Appaltatore aveva impugnato la nota di revoca dei provvedimenti di qualificazione e cancellazione dall’iscrizione dall’Albo degli operatori economici riguardante una serie di categorie merceologiche.

In particolare, il Tribunale Amministrativo aveva ritenuto il provvedimento impugnato viziato sotto il profilo motivazionale, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione non aveva attivato le necessarie modalità di interlocuzione endoprocedimentale. Ebbene, in primo grado il T.A.R. disponeva l’annullamento della gravata determinazione, recante la revoca della qualificazione per le categorie merceologiche con conseguente cancellazione dell’iscrizione dall’Albo degli operatori economici.

Vano il tentativo della Stazione Appaltante di vedere accolte le proprie censure innanzi al Consiglio di Stato, con la tesi secondo cui il provvedimento di revoca e cancellazione non sarebbe altro che una derivazione logica e naturale del provvedimento risolutivo del contratto e, dunque, le ragioni della revoca e la cancellazione dell’operatore dall’Albo sarebbero rinvenibili nell’atto presupposto di risoluzione contrattuale da cui facilmente desumere la reiterata inadempienza dell’appaltatore, il quale avrebbe generato ritardi insopportabili nella realizzazione dell’opera appaltata.

Ebbene, il Giudicante ha ritenuto evidente l’esiguità del supporto motivazionale alla nota con cui si è provveduto alla revoca dei provvedimenti di cancellazione qualificazione e cancellazione dell’iscrizione dall’albo.

La carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione dall’Albo implica un difetto di istruttoria in ordine alla rilevanza delle circostanze che hanno portato l’Amministrazione ad un giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico.

Infatti, il provvedimento di cancellazione dall’Albo, che di fatto comporta l’esclusione dell’impresa dalle pubbliche gare indette dalla medesima Amministrazione, impone necessariamente una rinnovata valutazione discrezionale del committente, e quindi la necessità di una adeguata istruttoria in contraddittorio con l’operatore economico, nell’ambito del quale egli avrebbe potuto fornire chiarimenti e prove circa la propria idoneità a concorrere in pubbliche procedure di gara.

L’esclusione conseguente alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore, dovuta alla commissione di gravi illeciti professionali, è una sanzione la cui operatività, lungi dall’essere rimessa a rigidi automatismi, è piuttosto legata alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, la quale è tenuta a motivare sulla ritenuta idoneità dell’evento risolutorio a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore.

In definitiva il giudicante ha respinto l’appello in quanto un complessivo giudizio di “non affidabilità” tale da ‘sterilizzare’ le potenzialità negoziali dell’operatore economico, e la relativa valutazione (ampiamente discrezionale) avrebbe dovuto essere preceduta dall’avvio di una interlocuzione endoprocedimentale, attesa “la divisata, non piena, sovrapponibilità” tra le ragioni del pregresso inadempimento contrattuale ed il fondamento giustificativo del provvedimento inibitorio, sostanziato dalla cancellazione dagli elenchi.

(Laura Cepollaro)

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