TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3 settembre 2024, n. 249. L’onere di dimostrare che l’istanza di accesso agli atti di una procedura di gara è finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi sorge, a carico dell’operatore economico interessato, solo se la documentazione oggetto dell’istanza di accesso debba essere secretata in tutto o in parte
Il TAR Abruzzo, Pescara, con la sentenza n. 249, ha deciso in merito ad un ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego parziale all’accesso agli atti, adottato dalla Stazione Appaltante sul presupposto della presenza di segreti tecnici o commerciali nell’offerta tecnica oggetto di istanza.
Nel caso di specie, invero, il Comune ha motivato il proprio rigetto (parziale) sulla scorta del fatto che l’operatore economico primo graduato, in fase di presentazione dell’offerta, ha dichiarato di non consentire l’accesso alla predetta documentazione in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. L’Amministrazione ha, altresì, argomentato sostenendo che la richiesta di detta documentazione “deve essere supportata dall’esplicitazione del nesso di strumentalità, da parte del ricorrente, alla difesa in giudizio dei propri interessi” che, tuttavia, ha ritenuto non sussistente nella fattispecie in esame.
Il Giudice Amministrativo, non condividendo tale impostazione, ha accolto il ricorso presentato dalla deducente – seconda graduata – sul rilievo per cui, essendosi quest’ultima attivata ben prima del provvedimento formale di aggiudicazione, è apparso del tutto evidente il concreto ed attuale interesse della medesima a visionare tale documentazione onde accertarsi se da essa non si disvelassero vizi utili ad ottenere una correzione del punteggio o una esclusione della prima classificata. La ricorrente, dunque, si è trovata in una posizione di interesse qualificato e differenziato che, di per sé, garantisce che la sua richiesta sia funzionale alla difesa dei propri diritti e non alla mera “discovery” di segreti imprenditoriali.
Il Tribunale, inoltre, sottolinea che l’eventuale sussistenza di segreti tecnici o commerciali nell’offerta oggetto dell’istanza di accesso debba essere accertata preliminarmente dalla Stazione Appaltante che, se del caso, verificherà altresì che l’istanza stessa sia funzionale alla difesa in giudizio degli interessi del concorrente non aggiudicatario, ex lege prevalenti rispetto alle opposte ragioni di riservatezza. La decisione circa l’accoglimento o il diniego di accesso alla documentazione tecnica, dunque, non può che avvenire caso per caso, sulla scorta del principio ispiratore sopra illustrato.
(Beatrice Petrucci)