TAR Toscana, Sez. IV, 25 settembre 2024, n. 1035. Su richiesta dell’operatore economico (recante dichiarazione “motivata e comprovata” in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali), la Stazione Appaltante può disporre l’oscuramento dell’offerta ma l’accesso alle parti oscurate deve essere comunque consentito, qualora esso sia “indispensabile” ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici di altri concorrenti in gara.
Con la sentenza in esame, il TAR Toscana si è pronunciato sia in merito al dovere di trasparenza, sia in relazione al principio in base al quale l’accesso ai documenti di gara (in particolare alle offerte tecniche che sono oggetto di richiesta di oscuramento in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali) deve essere comunque consentito qualora esso sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici di altri concorrenti in gara.
Nel caso in esame, la Stazione Appaltante aveva avviato una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica mediante procedura ristretta.
A fronte dell’aggiudicazione disposta dall’Amministrazione, un’impresa non risultata aggiudicataria chiedeva l’accesso a tutti i documenti di gara.
La Committente – affermando che “le offerte tecniche di entrambi gli operatori sono rese disponibili accogliendo le richieste di oscuramento presentate in sede di gara” – provvedeva a trasmettere tutta la documenta richiesta, ad eccezione dell’offerta tecnica, trasmessa in forma in gran parte oscurata e, pertanto, l’impresa richiedente proponeva ricorso giurisdizionale.
Nell’esaminare il ricorso proposto dall’impresa, il TAR Toscana ha osservato che la disciplina dell’accesso agli atti di gara è contenuta negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n.36 del 2023 e che, nello specifico, l’art. 36 prevede che l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi.
Il Giudice Amministrativo, inoltre, ha osservato che il comma 2 dell’art. 36 riconosce agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria un diritto di accesso ancor più “ampio” perché ad essi sono resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al comma 1, ma anche le offerte dagli stessi presentati (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, poiché la prima è conoscibile a tutti).
Il Tribunale ha poi posto l’attenzione anche sul comma 3 dell’art 36, il quale dispone che, nella comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte per la sussistenza di segreti tecnici o commerciali e che l’eventuale oscuramento deve essere conseguenza di una specifica richiesta dell’operatore economico, corredata da una dichiarazione “motivata e comprovata” in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali.
Peraltro, la pronuncia in commento ha affermato il principio secondo cui “l’accesso alle parti oscurate deve comunque essere consentito qualora esso sia “indispensabile” ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici dell’operatore economico interessato, come rappresentati in relazione alla procedura di gara”.
Pertanto, essendo mancata nel caso di specie una motivata valutazione da parte della Stazione Appaltante di effettive ragioni di controinteresse tali da paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti e avendo dedotto l’offerente non aggiudicatario che la conoscenza delle offerte formulate dagli altri concorrenti era necessaria per tutelare in giudizio il proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara, il Collegio ha accertato e riconosciuto il diritto ad accedere a tutta la documentazione, compresa l’offerta economica e tecnica.
(Eugenia Maggiulli)