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Nella valutazione delle offerte presentate in gara la Stazione Appaltante deve tener conto del principio di equivalenza

Nella valutazione delle offerte presentate in gara la Stazione Appaltante deve tener conto del principio di equivalenza

tar Emilia Romagna

TAR Puglia, Bari, Sez. III, 2 ottobre 2024, n. 1032. Nella valutazione delle offerte presentate in gara la Stazione Appaltante deve tener conto del principio di equivalenza

Con la sentenza in commento, il TAR Bari ha avuto modo di confermare che, in base al principio di equivalenza (o di equipollenza), che trova applicazione – indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti – in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica, la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (in termini, ex multis, TAR Sicilia, Sez. I, 27 giugno 2024, n. 2083; Cons. St., Sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1545; TAR, Marche, Sez. II, 4 marzo 2024, n. 207).

Invero, ad avviso del Collegio, la Stazione Appaltante deve valutare l’offerta non in senso formale, bensì in senso sostanziale “dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla società ricorrente fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata, come nella fattispecie (ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 11 ottobre 2023, n. 853; T.A.R. Sicilia, sez. I, 27 luglio 2023, n. 2506; T.A.R. Lazio, sez. III, 20 giugno 2023, n. 10468 e 6 giugno 2023, n. 9488; T.A.R. Campania, sez. V, 3 febbraio 2023, n. 792)”.

Conclusivamente, il TAR ritiene che l’unico limite che incontra il principio di equivalenza è quello della difformità del bene o del servizio rispetto a quello descritto dalla lex specialis ovvero l’ipotesi di aliud pro alio non rimediabile (ex pluribus, Cons. St., Sez. IV, 4 dicembre 2023, n. 10471).

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